DOMANDA DI INVALIDITA’

Cosa è l’invalidità civile

Si considerano invalidi civili i cittadini non minorenni affetti da minorazioni fisica, psichica o sensoriale, che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo. Si considerano invalide anche le persone con più di sessantacinque anni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età, questi ultimi solo ai soli fini dell’assistenza sociosanitaria e della concessione dell’indennità di accompagnamento.

Chi può presentare domanda per il riconoscimento della invalidità civile

l’interessato che si ritiene invalido;

chi rappresenta legalmente l’invalido (genitore, o tutore nel caso degli interdetti);

chi cura gli interessi dell’invalido (il curatore nel caso degli inabilitati).

A chi si presenta la domanda per il riconoscimento della invalidità civile

La richiesta di riconoscimento di invalidità va presentata all’INPS territorialmente competente. Dal 1° gennaio 2010 la presentazione della domanda avviene in modo informatizzato ed è necessario coinvolgere, in prima battuta, il medico curante.

Chi riconosce l’invalidità civile

L’invalidità civile è riconosciuta dall’ASL che decide in materia attraverso una specifica Commissione. La Commissione è composta da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro. Dal 1° gennaio 2010, la Commissione è integrata da un medico INPS quale componente effettivo.

Alla Commissione partecipa un sanitario in rappresentanza dell’Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili (ANMIC).

Come si presenta la domanda

Per la presentazione della domanda occorre ottenere il rilascio del certificato introduttivo dal medico curante che diviene medico certificatore. Egli deve attestare la natura delle infermità invalidanti compilando appositi modelli di certificazione predisposti dall’INPS. Una volta compilato al computer ed inviato telematicamente il certificato, il sistema informatizzato genera un codice univoco che il medico consegna all’interessato. Il medico deve anche stampare e consegnare il certificato introduttivo firmato in originale, che la persona dovrà poi esibire al momento della visita. Il certificato introduttivo ha validità 30 giorni.

Anche la presentazione della domanda vera e propria all’INPS deve avvenire in via telematica a cura della persona che richiede il riconoscimento dell’invalidità. Può essere fatta autonomamente se la persona dispone del codice PIN (un codice numerico personalizzato che consente di accedere al servizio), oppure attraverso gli enti abilitati quali associazioni di categoria, patronati sindacali, CAAF, ecc.

Il sistema, in questa fase, abbina il certificato rilasciato dal medico (già presente nel sistema) alla domanda che la persona sta presentando. Al termine della compilazione della domanda, la procedura informatica propone la data della visite e indica eventuali altre date disponibili per l’accertamento presso la Commissione ASL. Il richiedente può scegliere la data di visita o indicarne una diversa da quella proposta. La visita deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. Se il richiedente non si presenta alla visita, verrà riconvocato in seguito. Se, invece, non si presenta per due volte, sarà considerato rinunciatario e la sua domanda perderà efficacia. E’ possibile richiedere la visita domiciliare. Il certificato medico di richiesta della visita domiciliare deve essere inoltrato almeno 5 giorni prima della data già fissata per la visita presso l’ASL.

Il richiedente può farsi assistere, durante la visita, da un suo medico di fiducia.

Modalità semplificata dal 1 giugno 2020

Come fare domanda di invalidità civile: entra a regime per tutti la sperimentazione che era stata avviata lo scorso dicembre.

L’INPS ha pubblicato, in data 20 marzo 2020, il messaggio n. 1275 che stabilisce come, per presentare domanda di invalidità civile,  cecità e sordità per i soggetti di età compresa tra i 18 e i 67 anni, entri a regime per tutti, la modalità semplificata che era stata introdotta in via sperimentale a dicembre 2019.

Una ulteriore comunicazione INPS (messaggio n.1387 del 26/3/2020) ha posticipato l’entrata in vigore di questa nuova modalità, dal 1 aprile al 1 giungo 2020.

Pertanto dal 1 giugno 2020 questa sarà la modalità in vigore per tutti (tra i 18 e i 67 anni) per richiedere l’invalidità civile.

Quella semplificazione, introdotta appunto in via sperimentale con il messaggio n. 4601 del 10 dicembre 2019, seguiva quanto già fatto per richiesta dell’indennità di accompagnamento per cittadini ultrasessantasettenni.

COSA PREVEDE LA SEMPLIFICAZIONE

Al momento della presentazione della domanda di invalidità civile i cittadini di età tra i 18 e i 67 anni potranno anticipare le informazioni di natura socio-economica contenute nel modello “AP70”, di norma comunicate solo al termine dell’esito positivo della fase sanitaria.

Si tratta, in particolare, della comunicazione:

– di eventuali ricoveri,

– dello svolgimento di attività lavorativa,

– dei dati reddituali,

– dell’indicazione delle modalità di pagamento e

– della delega alla riscossione di un terzo (Quadro G) o in favore delle associazioni (Quadro H).

ITER A REGIME DAL 1 GIUGNO – La sperimentazione che era stata avviata a dicembre scorso ha dato esito positivo poiché, grazie all’acquisizione anticipata di tali informazioni è stato possibile, una volta definito positivamente l’iter di accertamento sanitario, avviare in tempi brevi il processo di liquidazione della prestazione economica riconosciuta. Per questo motivo a partire dal 1° giugno 2020 tale modalità di presentazione della domanda di invalidità civile, cecità e sordità entrerà a regime, divenendo obbligatoria per tutti i soggetti di età compresa tra i 18 e i 67 anni.

L’INPS precisa che In alcune casistiche (soggetto ricoverato al momento della presentazione della domanda o titolare di altre prestazioni di invalidità incompatibili) sarà tuttavia necessario completare comunque il modello “AP/70” dopo la definizione dell’iter sanitario utilizzando l’attuale procedura della fase concessoria.